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	<title>Robur &#187; News</title>
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		<title>Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008
10/09/2009 &#8211; Nuovo intervento del Consiglio Nazionale del Notariato sul complesso tema della certificazione energetica degli edifici. Dal 1° luglio 2009 &#8211; ricordano i notai nel Documento del 3 agosto 2009 – è in vigore l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong>Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">10/09/2009 &#8211; Nuovo intervento del Consiglio Nazionale del Notariato sul complesso tema della certificazione energetica degli edifici. Dal 1° luglio 2009 &#8211; ricordano i notai nel <strong><span style="text-decoration: underline;">Documento del 3 agosto 2009</span></strong> – è in vigore l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita o locazione di tutti gli edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie utile, come previsto dal <strong><span style="text-decoration: underline;">Dlgs 192/2005</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 35, comma 2 bis, del <strong><span style="text-decoration: underline;">DL 112/2008</span></strong> convertito nella <strong><span style="text-decoration: underline;">legge 133/2008</span></strong> dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del Dlgs 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”). A seguito di tale abrogazione, mentre sembrava certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle Regioni che non hanno legiferato dopo il Dlgs 192/2005 (come successivamente modificato dal <strong><span style="text-decoration: underline;">Dlgs 311/2006</span></strong>), meno sicura appariva l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle Regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni.</p>
<p>Sulla GU del 10 luglio 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (<strong><span style="text-decoration: underline;">DM 26 giugno 2009</span></strong>), che sono entrate in vigore il 25 luglio 2009 e che si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti. L’emanazione delle Linee Guida ha posto fine al periodo transitorio disciplinato dal Titolo II del Dlgs 192/2005: quindi, in base all’art. 11 comma 1-bis dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è stato definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto il notariato affronta le <strong>difficoltà interpretative relative ai soggetti certificatori</strong>. Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei certificatori; infatti, l’art. 4 co. 1 lett. c Dlgs 192/2005 affida tale compito a successivi decreti (non ancora emanati), in attesa dei quali nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 18 del <strong><span style="text-decoration: underline;">Dlgs 115/2008</span></strong>.</p>
<p>Esso ha disposto che fino all’emanazione dei decreti che definiranno i requisiti, si applica l’allegato III del decreto 115/2008 che definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.</p>
<p>Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida – spiega il notariato – è la definizione dell’ambito applicativo del Dlgs 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse <strong>tipologie immobiliari</strong>. Al punto 2 dell’All. A è previsto che esso si applichi a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati ai servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Quindi, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono: residenza e assimilabili; uffici; ospedali, cliniche, case di cura; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali, sportive e scolastiche.</p>
<p>Infine il documento affronta la previsione normativa (punto 9 dell’All. A) che, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, consente al proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” di ricorrere ad un’<strong>autodichiarazione</strong> in cui afferma che:</p>
<p>- l’edificio è di classe energetica G;<br />
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.</p>
<p>Ciò solleva il proprietario dall’obbligo di dotare l’immobile dell’ACE in sede di trasferimento dell’immobile. La circostanza che il bene possa essere trasferito con l’autodichiarazione non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello <strong><span style="text-decoration: underline;">Studio n. 334-2009/C</span></strong> in ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di dotazione. Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p align="right"><em>Fonte: Edilportale</em></p>
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		<title>Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 25 luglio l’attestato di certificazione energetica debutta nelle Regioni sprovviste di propria legge
24/07/2009 &#8211; Entra in vigore il 25 luglio il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il Dm &#8211; ricordiamo &#8211; è previsto dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il 25 luglio l’attestato di certificazione energetica debutta nelle Regioni sprovviste di propria legge</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">24/07/2009 &#8211; Entra in vigore il 25 luglio il <strong>DM 26 giugno 2009</strong> contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Dm &#8211; ricordiamo &#8211; è previsto dall’articolo 6, comma 9, del <strong>Decreto Legislativo 192/2005</strong>, in applicazione della <strong>direttiva 2002/91/CE</strong> e segue il <strong>Dpr 59/2009</strong>, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti (<strong>leggi tutto</strong>). È ancora atteso invece il regolamento che definirà la figura del certificatore energetico.</p>
<p>Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Quelle che hanno già una propria normativa in materia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano) dovranno adeguarla a quella statale.<br />
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall&#8217;art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle <strong>Regioni sprovviste di una propria legge in materia</strong>, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’<strong>attestato di qualificazione energetica</strong> scompare per lasciare il posto all’<strong>attestato di certificazione energetica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>procedura di certificazione energetica</strong> degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.<br />
Il certificatore deve: 1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le principali novità introdotte dalle Linee Guida:</strong> &#8211; la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” &#8211; ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo &#8211; che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati; &#8211; la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto; &#8211; per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva; &#8211; le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+. &#8211; è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata; &#8211; per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.</p>
<p align="right"><em>Fonte: Edilportale</em></p>
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